Thursday, 15 June 2017

La figura del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri: compiti, requisiti e responsabilità

Non solo necessaria per mettere in regola cantieri mobili e fissi, civili e industriali, ma la figura del Coordinatore della Sicurezza è indispensabile per l'intero processo di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto Legislativo 81/08 regolamenta, tra le altre e tante cose, anche la figura di colui che è deputato appunto a coordinare ogni aspetto utile e necessario per ridurre l'incidenza di infortuni ed incidenti sui luoghi di lavoro, mantenerli salubri e ottemperare tutte le richieste normative. Si tratta in sostanza di una figura chiave che si trova a fare da cuscinetto tra la committenza e progettisti, tra questi ultimi e gli esecutori materiali dei lavori. La figura che ha lo scopo ben preciso di organizzare, gestire e coordinare la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei.
Il richiamato D.Lgs n°81/2008 detto anche (Testo Unico sulla Sicurezza) regolamenta la complessa materia della salute sui luoghi di lavoro, con finalità di ridurre gli infortuni e gli incidenti, e tra le diverse cose contempla la figura del coordinatore sicurezza cantieri sdoppiandola in due diverse situazioni, che possono essere ricoperte anche dallo stesso professionista:
  1. Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
  2. Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Come indicano gli stessi termini, il CSP coordina e regola gli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori, in modo che l'opera possa essere eseguita all'interno di un cantiere sicuro. Il secondo invece (CSE) coordina e sviluppa tutte quelle attività necessarie durante la realizzazione dell'opera all'interno del cantiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

La regolamentazione della figura del Coordinatore Sicurezza Cantieri in Italia viene strutturata da tre diversi testi di legge. Il più volte richiamato D.Lgs. N°81/2008, a cui sono da aggiungere il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs. 494/96 concernente l'attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente proprio le attuazioni all'interno dei cantieri temporanei o mobili. Sono testi che implemento questa figura chiave obbligatoria che viene delegata per compiti e funzioni molto importanti.

I COMPITI DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA.

Come visto sopra il Tsto Unico sulla sicurezza prevede la figura del Coordinatore in due situazioni distinte, a cui demanda compiti e funzioni differenti, vediamo di seguito quali sono le funzioni principali richiamate dai testi normativi per entrambe le figure. I compiti e le funzioni delegate al CSP (in fase di progettazione) sono :
  • Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • Predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera da realizzare, tenendo conto della valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori.
I compiti e le funzioni delegate al CSE (in fase di esecuzione) sono :
  • Verificare l'applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano PSC da parte delle imprese esecutrici che lavorano nel cantiere.
  • Verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da considerare come integrante del più generale PSC.
  • Adeguare, ove necessario, il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori, alle modifiche e alle contingenze sopravvenute in corso d'opera.
Ovviamente nel corso dell'opera sono diverse le attività che possono subire variazioni e situazioni contingenti, sopratutto in luoghi molto dinamici come un cantiere civile o industriale. Per questo motivo in fase di esecuzione dei lavori il Coordinatore svolge funzioni dette “fluide” cioè da tenere sotto controllo giorno per giorno in relazione ad evoluzioni spesso improvvise ed impreviste.

REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

Nel concepire e regolamentare la figura di coordinamento, il Testo Unico sulla Sicurezza prevede anche i requisiti necessari per svolgere le funzioni delegate. I requisiti sono di ordine formativo e professionale, in quanto figura chiave e centrale, è richiesta la partecipazione ad almeno un corso sicurezza sul lavoro. Nello specifico il Testo prevede che possa essere nominato Coordinatore sicurezza cantieri colui che risponde ai sotto elencati requisiti :
  • Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
  • Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario con attestazione da parte dei committenti comprovante l'espletamento del lavoro nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
  • Attestato di frequenza ad uno specifico corso salute e sicurezza sul lavoro realizzato dalle Regioni o società delegate, dall'Inail e da altri Enti pubblici delegati.
E' evidente quindi che per ricoprire il ruolo e le funzioni del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri è necessario avere un elevato livello formativo oltre che di esperienza comprovata sul campo. Quello formativo un aspetto molto importante, e per questo un corso sicurezza sul lavoro resta un elemento caratterizzante la figura del Coordinatore per la sicurezza.

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